IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516; Visto il proprio decreto 9 agosto 1982, n. 525; Visti gli articoli 2 e 3 della legge 12 febbraio 1983, n. 27; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1983; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Le condizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, per l'applicazione dell'amnistia per i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati siano riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ovvero siano riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.